Il decreto crescita (D.L. 34/2019) ha reintrodotto l’obbligo, in precedenza soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 (entrata in vigore il 29 agosto 2017) , di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico di negozi di generi alimentari, pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc..),  locali di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi,  rifugi alpini e di tutti coloro che vendono o utilizzano, nello svolgimento della propria attività, prodotti con che contengono alcolici (es. profumerie, acconciatori ecc.)

Pertanto, dal 30 giugno 2019, tutte le imprese che avvieranno un’attività tra quelle sopra  citate dovranno  presentare domanda di rilascio dell’autorizzazione, da indirizzare all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Tale adempimento riguarderà anche tutti coloro che hanno avviato l’attività dal 29 agosto 2017 ed erano stati esonerati dall’adempimento in virtu’ della Legge n. 124/2017.

Lo. studio e’ a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, per la compilazione e presentazione della domanda.

MODALITA' DI DEPOSITO DEI BILANCI  IN   C.C.I.A.A . E RINNOVO CARICHE SOCIALI

Come ogni anno provvediamo a a fornirVi le indicazioni ed a sottoporVi la nostra proposta per la presentazione dei bilanci al Registro delle Imprese.

Rispetto a quanto previsto per il precedente esercizio non vi sono  variazioni  nella modalità di invio, l’unica novità riguarda infatti l’obbligo di utilizzo della  tassonomia versione “2017-07.06” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 30 del 06.02.2018, obbligatoria per i bilanci chiusi al 31.12.2017.

 AVVERTENZE

 Si richiede di trasmetterne una mail per ciascun  bilancio, indicando nell’oggetto “BILANCIO 2016 DELLA SOCIETA XXXX” e per le SPA nel testo della stessa  “ELENCO SOCI RICONFERMATO” oppure “ELENCO SOCI VARIATO” (nel caso ci siano state variazioni ai soci o alle azioni dalla data di approvazione del precedente  fino alla data di approvazione dell’attuale bilancio)

-  Qualora, oltre all'approvazione del bilancio, l'assemblea  deliberasse   il rinnovo delle cariche sociali,  si chiede la cortesia di inviare due e-mail distinte: una per il deposito del bilancio, l’altra per  il rinnovo delle cariche  con il  solo  verbale di assemblea ed eventuale verbale del c.d.a. nel caso di conferimento/rinnovo poteri agli eventuali consiglieri delegati;            

               I - PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO TELEMATICO

Iter procedurale di creazione ed invio del bilancio digitale in Camera di Commercio, per coloro che si avvalgono del ns. studio:

1 - il cliente invierà al ns. studio, tramite e-mail, i  files contenenti i documenti che compongono il bilancio (bilancio + nota integrativa, relazioni, verbale di assemblea, etc.) nel formato previsto dalla normativa:

  1. Bilancio d’esercizio e nota integrativa in formato xbrl redatti utilizzando la nuova tassonomia aggiornata,  creato acquistando appositi applicativi collegati al proprio software di contabilita’, oppure generato ex-novo mediante software gratuito fornito da infocamere e scaricabile al seguente link: https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm; e’ possibile altresi’ verificare la validità del file generato collegandosi al seguente link : http://tebeni.infocamere.it/teniWeb/jsp/index.jsp;

Esclusivamente per il bilancio consolidato non e’ prevista la presentazione della nota integrativa in xbrl,  pertanto il solo   prospetto contabile dovra’ essere redatto in xbrl utilizzando la vecchia tassonomia.

                Si evidenzia che, qualora bilancio e nota in  formato xbrl non siano sufficienti a rappresentare la particolare situazione aziendale o il documento approvato dall’assemblea differisca in maniera sostanziale dal bilancio xbrl, viene richiesto il c.d. doppio deposito,  allegando oltre al documento xbrl,  prospetto contabile e  nota integrativa in formato pdf/a, generati secondo le modalità di  cui al punto B ed  inserendo la seguente dicitura in calce alla nota integrativa (nel capo di testo libero denominato “dichiarazione di conformità”):

“ il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalita’ non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non e’ sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicita’ di cui all’art.2423 del codice civile”.  

  1. altri documenti obbligatori:  relazione sulla gestione (ove prevista), relazione del collegio sindacale , revisore o societa’ di revisione (ove presenti),  verbale di assemblea, nelle seguenti modalità in base alla qualifica del presentatore:

I – presentazione effettuata dall’amministratore o liquidatore:  

I.1 copia acquisita tramite scansione del documento originale trascritto sul relativo libro,  firmato dagli interessati e recante in calce la seguente dicitura:

“Il/La sottoscritto/a ……………………, nato a …………… il …………… dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”.

I.2 duplicato informatico da formato word e/o excel in pdf/a, con sottoscrizione digitale obbligatoria da parte di tutti i soggetti firmatari dell’originale cartaceo:

-  assemblea dei soci:  presidente e segretario ( si consiglia di non scrivere per approvazione i soci….. altrimenti dovranno firmare tutti con smart card)

- relazione dei sindaci, revisori o societa’ di revisione : sottoscrittori dei rispettivi documenti.

- (per la sola relazione della società di revisione è consentito produrre scansione del documento con firma olografa del revisore)

II- presentazione effettuata dal professionista: in ogni documento allegato all’istanza andra’ inserita la seguente dichiarazione:

“il/la sottoscritto/a  NOME E COGNOME, ai sensi dell’art 31 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e ‘conforme all’originale deposito presso la societa’”

Nel file xbrl la dicitura andrà inserita in calce alla nota integrativa nel capo di testo libero denominato “dichiarazione di conformita’”.

  1.  societa’ cooperative: oltre alla documentazione necessaria per il deposito del bilancio, si richiede di produrre i dati obbligatori richiesti dal relativo albo, mediante compilazione del modello pdf editabile, allegato alla presente, che provvederemo ad inserire all’interno del modello distinta bilanci.
  1. Società per azioni: qualora l’elenco soci risulti modificato rispetto al precedente deposito si richiede di produrre un  file, in formato libero, con l’elenco dei soci alla data di approvazione dell’attuale bilancio, indicando per ogni socio: COGNOME-NOME o DEMONAZIONE, CODICE FISCALE, VALORE E NUMERO DELLE AZIONI.

A  seguire, indicazione analitica dei trasferimenti,  per data di trascrizione nel libro soci

     2 - il ns. studio, predisposto il fascicolo per il deposito del bilancio telematico, trasmetterà un mail al cliente (come consuetudine nelle pratiche digitali) per procedere alla firma dei files allegati con smart card dei soggetti obbligati.

3 - il cliente rispedirà il fascicolo del bilancio con le firme digitali apposte ed il ns studio provvedera' all'inoltro telematico alla CCIAA di competenza.    

AVVERTENZA: si ricorda che qualora in sede di approvazione del bilancio, venga deliberata la distribuzione di utili ai soci, entro 20 giorni il verbale andrà registrato all’agenzia delle entrate e, una copia con gli estremi di registrazione, dovrà essere inviata al ns. studio tra gli allegati al bilancio.  

 II   - DIRITTI ED ONERI VARI

Le spese per il deposito del bilancio con il sistema telematico(in analogia a quanto avviene per le pratiche) vengono direttamente scalate dalla ns. user-id telematica, e sono cosi' suddivise:

  • 65,00 euro a titolo d'imposta di bollo - indicato nella ricevuta CCIAA (misura forfetaria e fissa)
  • 62,70  euro per diritti - indicato nella ricevuta CCIAA 
  • 4,5 euro per diritti TELEMACO spedizione pratica;

 Nel riepilogo della ns. fattura avrete 127,70 euro (escluse IVA), 4,5 euro (spese soggette IVA)   per ogni bilancio presentato.

           ESENZIONI

           -  START UP INNOVATIVE e INCUBATORI CERTIFICATI sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo;

  • BILANCIO SOCIALE e BILANCIO CONSOLIDATO sono esonerati dal pagamenti dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo in quanto gia’ assolti con la presente del bilancio d’esercizio per la stessa societa’;
  • COOPERATIVE SOCIALI ai sensi dell'art. 1 comma 3 L. 381 del 08/11/91: Esente dal bollo ai sensi degli articoli 10 e 17 del D. Lv. 460/97 e pagamento dei diritti di segreteria pari a 30 euro, Decreto Ministeriale del 22.12.1997 come modificato  dal   D.M.  23/03/2000  e  dal  D.M.   29/11/2004.

 III  - TERMINI E SANZIONI

1) TERMINI:

    1. Come previsto dalla riforma del diritto societario o come gia' riportato negli statuti aggiornati il bilancio deve essere approvato entro 120 gg e solo in determinati casi particolarissimi entro 180 gg.,  

Qualora sia stato effettuato il rinvio dell'assemblea o l'assemblea sia andata deserta, i motivi del rinvio o l'indicazione dell'assemblea deserta vanno indicati in forma esplicita e dettagliata nel verbale che approva il bilancio da depositare al Registro Imprese. La CCIAA verifichera' a campione la regolarita' delle assemblee rinviate con l'eventuale applicazione delle sanzioni nel caso venissero riscontrate delle irregolarita'.

In entrambi i casi la pratica dovra' essere tassativamente inviata entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio stesso, tenendo conto che i giorni di sabato e domenica sono considerati festivi.

2) SANZIONI:

si ricorda che l'importo delle sanzioni per la CCIAA di Brescia (all’importo vanno aggiunti circa 60,00 per spese di notifica per ogni amministratore)  e' pari a:

  1. a) Bilanci in ritardo:

- se il ritardo non supera i trenta giorni: pagamento in misura ridotta 68,66 euro

- dal trentunesimo giorno di ritardo: pagamento in misura ridotta 206,00 euro

  1. b)  Bilanci omessi: si accerta la violazione in capo a tutti gli amministratori che si sono succeduti dal 31esimo giorno da quando il bilancio non venga depositato pagamento in misura ridotta 274,66 euro;

V - NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI (gia' in vigore dal 2004):

    • deposito del bilancio consolidato delle societa' controllante (da parte della societa' controllata che si avvale dell'esonero - ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. N. 127 del 09.04.1991);
    • le societa' di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA, ed SRL, sono tenute a redigere e a depositare nel Registro delle Imprese il bilancio consolidato (art. 111 duodecies disp. Att. C.C.).

PRECISAZIONI

          - I bilanci che verranno rettificati e ridepositati in CCIAA dovranno altresi' essere riapprovati con una nuova assemblea dei soci e trasmessi entro 30 gg.

        - Nel caso di approvazione del bilancio senza effettiva assemblea come previsto dallo statuto della societa' e dalla riforma del diritto societario si potra' allegare un documento con la trascrizione della decisione dei soci.

Buongiorno,

si rammenta che, con l'entrata in vigore di MIFID 2 e MIFIR, a partire da gennaio 2018  le entita’ giuridiche, iscritte in un pubblico registro (tra cui le aziende iscritte al registro delle imprese)  che effettuano transazioni finanziarie e abbiamo aperto un conto titoli presso intermediari finanziari, dovranno richiedere l'iscrizione in un apposito registro ed ottenere il codice LEI (Legal Entity Identifier code). Qualora ci fossero dubbi circa la necessita di dotarsi di tale codice, si consiglia di rivolgersi al proprio Istituto di Credito onde verificare se persiste l’obbligo  di richiesta.

Nel caso foste interessati il ns. studio, previa compilazione e sottoscrizione dell’allegata delega, da restituirsi unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il codice ha validità un anno dalla data di rilascio, alla scadenza, per coloro che manterranno l’obbligo di iscrizione nell’apposito registro,  andrà rinnovato.  

 
 

Come previsto dal D. Lgs N 28 del 03.03.2011,  modificato dal D. L. 63/2013 coloro che svolgono attività di  installazione e  manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili   per poter continuare ad operare devono periodicamente aggiornarsi. 

Regione Lombardia, con Decreto n.  8711 del 21.10.2015 ha regolamentato i percorsi formativi per  il mantenimento dell’abilitazione  prevedendo un corso di aggiornamento ogni 3 anni e la prima scadenza al 31.12.2016.

Viene altresi’ disposto che l’attestato di competenza rilasciato al termine del corso di aggiornamento venga trasmesso al registro imprese tramite una pratica COMUNICA da  inviare CCIAA a cura dell'impresa.

Qualora vogliate e avvalervi del ns. studio per l'espletamento della comunicazione,  necessitiamo degli estremi identificati dell'impresa ( e’ possibile allegare una visura camerale anche in data non recente)  e di  copia dell’attestato rilasciato alla fine del corso.

Buongiorno,

con la presente siamo a rammentare  che  il 04.01.2018 scade il termine ultimo per adeguarsi a quanto previsto dalla Legge 224/2012 in materia di autoriparazioni, che ha portato all'unificazione delle categorie meccanica motoristica ed elettrauto in meccatronica.  

Si precisa pertanto che l’aggiornamento non riguarda tutte le attivita’ di autoriparazione ma solo  coloro che attualmente risultano esercitare  una delle due attivita’ unificate nella meccatronica.

L'adeguamento alla nuova disciplina richiede la presentazione di una Comunicazione Unica in cciaa con allegati il modello di nomina del responsabile tecnico per la categoria mancante ed una  dichiarazione sostitutiva, nella quale si attesta di aver  svolto alcune delle attivita’ in essa rientranti.

L'abilitazione viene concessa   anche presentando copia di un attestato di frequenza di  un corso per l' adeguamento alla normativa oppure la copia di iscrizione al corso specifico; si segnala tuttavia che ad oggi,  almeno a livello provinciale, non risultano organizzati corsi volti a conseguire tale abilitazione.

Il nostro studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per la predisposizione delle istanza di aggiornamento.